01 luglio 2020 – Il Tribunale civile di Viterbo con due distinte ordinanze, datate 1° luglio 2020, stravolgendo le regole vigenti in materia, ha disposto che l’INPS è tenuto al pagamento delle somme spettanti per la CIG in deroga per emergenza epidemiologica Covid-19 in favore di aziende artigiane.
Il primo caso riguardava un’impresa del settore grafico che, in conseguenza della sospensione della propria attività, aveva presentato alla Regione Lazio domanda di concessione del trattamento per quattro dipendenti. La Regione, verificata la regolarità della domanda, con propria determina n. 5048 del 29 aprile 2020, ha autorizzato e trasmesso la procedura all’INPS per il pagamento. L’Istituto, però, ha deciso di non dar seguito alla richiesta motivando che la prestazione dovesse essere a carico del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA), pur essendo l’azienda al di sotto dei sei dipendenti. La stessa, inoltre, non risultava neppure iscritta a fondi di solidarietà dell’artigianato.
Il secondo, invece, era relativo a una conceria, azienda pertanto priva di CCNL artigiano di settore, che aveva anch’essa presentato alla medesima Regione domanda di concessione del trattamento di CIGD, di cui all’art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per la durata di 9 settimane per i due dipendenti dichiarando di non fruire di CIGO, CIGS, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale o altri ammortizzatori sociali. Anche in questo caso, dopo l’autorizzazione della Regione Lazio e il diniego dell’Inps a procedere con il pagamento, il giudice del lavoro ha stabilito che era in capo all’Istituto pagare le somme spettanti per l’ammortizzatore.
26 maggio 2020 – Il TAR del Lazio, ancora una volta, accoglie le ragioni degli artigiani, ordinando a FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’artigianato), di consentire la presentazione della domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale senza la preventiva iscrizione al Fondo e senza l’assunzione di alcun vincolo contributivo. A ribadire ancora una volta l’orientamento già espresso nel giudizio instaurato da un artigiano di Modica, è stato il presidente del Tar del Lazio – Roma, sezione III quater Riccardo Savoia, il quale ha accolto l’istanza presentata da una cinquantina di aziende artigiane assistite dallo studio legale Leone- Fell & C di Palermo.
Fonte: https://www.focusicilia.it/niente-arretrati-fsba-sicilia-nuova-sentenza-tar/
24 aprile 2020 – Anche gli artigiani non iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) potranno ottenere la Cig. Il Tar del Lazio ha infatti sospeso la procedura di iscrizione al fondo e obbligato FSBA a predisporre una semplice richiesta per ottenere l’integrazione salariale senza assunzione di un vincolo contributivo. Dunque per gli artigiani c’è finalmente la possibilità di accedere alla cassa integrazione Covid-19 senza nessun obbligo nei confronti del Fondo bilaterale. Un successo per l’intero comparto e per le confederazioni come l’Unione Artigiani Italiani che si sono battute sin dal primo istante. La UAI ha chiesto a più riprese un intervento risolutore del Governo appellandosi a tutte le forze politiche nazionali e regionali, appelli rimasti inascoltati fino all’intervento di un tribunale: “E’ stato un singolo artigiano siciliano – sottolinea il Presidente UAI Gabriele Tullio – grazie all’ottimo lavoro dei propri legali, a scrivere la parola fine su questa oscura vicenda che ha visto coinvolte, loro malgrado, migliaia di imprese e lavoratori. A nulla sono servite le lettere al Governo inviate dall’Unione Artigiani Italiani come a nulla sono serviti gli interventi delle altre associazioni di categoria e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Nessuna risposta è mai pervenuta ma, nonostante questo, la nostra organizzazione non ha arretrato di un millimetro sulle posizioni assunte a difesa degli artigiani”. La battaglia per la tutela dei diritti delle imprese artigiane sarà ancora lunga e difficile, la UAI ne è cosciente e ribadisce, con forza, la propria posizione: “Gli artigiani devono poter accedere alla CIG in deroga quale unico strumento di tutela per i propri lavoratori e neppure il passaggio per la domanda attraverso il Fondo dovrà essere consentito. Il Governo dovrà anche spiegarci come sia possibile che milioni di euro di soldi pubblici siano potuti arrivare nelle casse di un ente privato, lasciando ad esso di decidere graduatorie e modalità di erogazione delle prestazioni”. Dal Presidente Tullio arriva poi una stoccata a qualche sindacato che in questi giorni ha additato gli artigiani come imprenditori “irregolari” che avrebbero dovuto mettersi in regola: “Da parte loro affermazioni gravi e lesive della reputazione dell’intero comparto economico. Parlare di artigiani irrispettosi delle leggi che vorrebbero la legittimazione dei “furbi” fa male perché, queste parole, arrivano da chi dovrebbe occuparsi di difendere i diritti dei lavoratori. La UAI andrà avanti per la propria strada senza lasciarsi intimidire”.
20 aprile 2020 – Con un provvedimento cautelare il Tar del Lazio si è espresso in merito all’obbligo di iscrizione al Fondo FSBA – Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato – per poter accedere alla cassa integrazione da parte dei dipendenti delle aziende artigiane. I giudici amministrativi, accogliendo l’istanza del ricorrente, hanno ordinato all’EBNA – Ente bilaterale nazionale per l’artigianato – e al Fondo FSBA di consentire senza indugio allo stesso la presentazione dell’istanza di concessione per l’assegno ordinario di integrazione salariale, senza l’obbligo di iscrizione alle predette associazioni.
20 aprile 2020 – Un lavoratore di Modica ha aperto la strada a decine di migliaia di artigiani siciliani, vincendo un ricorso amministrativo contro l’Ente bilaterale nazionale dell’artigianato: non dovrà iscriversi al relativo fondo per ottenere la cassa integrazione in deroga per l’emergenza Covid-19. Lo ha deciso il giudice Riccardo Savoia, presidente del Tar del Lazio sezione III quater, rispondendo al ricorso presentato dallo studio legale Leone-Fell di Palermo. La vittoria ottenuta, secondo lo studio, potrà far partire una class action sul tema, e nei prossimi giorni “chiariremo all’intera categoria la migliore strada per tutelare le loro posizioni, senza rinunciare alla cassa integrazione”, afferma l’avvocato Francesco Leone. La decisione ha un impatto soprattutto economico: la richiesta dell’ente era per i non iscritti quella del versamento di quote per 36 mensilità arretrate per poter accedere al contributo.
La nostra Associazione UAI Nazionale aveva già da tempo segnalato l’anomalia normativa suddetta, non si può certo obbligare le aziende ad aderire a EBNA e a FSBA per fare avere gli ammortizzatori sociali ai lavoratori delle aziende artigiane, si veda a tal proposito l’intervista al Presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro Dott. Rosario De Luca https://www.youtube.com/watch?v=ntP6HHLDrVI&t=9s