Informazioni sul servizio RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza designato a livello Territoriale
L’Art. 47 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede, tra l’altro, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sul lavoro.
L’interpello n. 16 del 25/10/2016 il Ministero del Lavoro ha chiarito che il RLS è necessario anche nelle aziende dove operino esclusivamente soci lavoratori ricordando che l’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, che equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
In entrambi i casi, indipendentemente dal numero dei lavoratori, qualora non si proceda alle elezioni suddette, le funzioni di RLS sono esercitate dagli RLS Territoriali (RLST) o di sito produttivo, di cui agli articoli 48 e 49 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In Toscana è attivo il servizio RLST erogato dall’Organismo Paritetico Regionale – O.P.R. CNEBiFIR Toscana nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno, Massa – Carrara, Siena, Arezzo, Grosseto.